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Lo Statuto di ARCoPu

L'atto costitutivo è registrato presso lo studio del Notaio Giovanna Morea in Fasano (BR) l'8 luglio 1997 mentre lo Statuto in corso è stato modificato dall'Assemblea dei Soci convocata a Fasano il 4 dicembre 2022

Art. 1
Costituzione – Sede – Durata – Natura dell’Associazione
1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito definito “Codice del Terzo Settore”) l’Associazione di Promozione Sociale denominata ARCoPu Associazione Regionale Cori Pugliesi APS (di seguito definita “Associazione”) con sede legale provvisoriamente nel Comune di Villa Castelli (Br). L’indirizzo della sede legale è individuato nella delibera istitutiva e può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, purché all’interno della Regione Puglia.

2 L’Associazione è aconfessionale ed apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati, delle comunità dei territori della Regione Puglia e di terzi in genere.

3 La durata dell’Associazione è illimitata e potrà assumere personalità giuridica. 4.Dall’iscrizione nel RUNTS, l’acronimo APS o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2
Scopi e finalità
1 L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2 In particolare, si propone di:
valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto nazionale e internazionale;

3 Incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete su scala nazionale;

4 Rappresentare la coralità pugliese all’interno di enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità e stabilire relazioni, partnership e accordi di collaborazione con i soggetti che portano ad accrescere il valore dell’entità coro nel più ampio contesto sociale e culturale;

5 Curare la formazione di direttori, cori e cantori promuovendo masterclass, accademie, seminari e altri percorsi formativi di perfezionamento con l’intento di accrescere il valore della coralità pugliese e italiana;

6 Favorire la produzione di nuove composizioni corali valorizzando i compositori e offrendo loro significative occasioni di approfondimento e di promozione anche attraverso la propria casa editrice;

7 Ideare progetti su scala regionale e nazionale per la digitalizzazione delle informazioni, per la salvaguardia del patrimonio corale regionale e nazionale, per l’innovazione e lo sviluppo della coralità;

8 Promuovere la ricerca musicologica, anche con riferimento al campo della musica popolare, nell’ambito della letteratura corale pugliese e italiana dei diversi secoli;

9 Stabilire rapporti continuativi con gli organi centrali della Regione e dello Stato e con le forze sociali, al fine dell’adozione di provvedimenti che qualifichino e sostengano la coralità pugliese e italiana nelle sue differenti espressioni.

10 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi come previsto all’art. 5 comma 1 lett. d), lett. f), lett. i), lett. k), lett. l), e lett. m) del Codice del Terzo Settore: 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

11Il perseguimento delle suddette finalità di interesse generale, negli indicati settori, si concretizza nell’esercizio delle seguenti azioni:
coordinamento e valorizzazione delle attività di interesse regionale e nazionale promosse e realizzate dagli associati con l’intento di ampliare il numero dei fruitori e dei soggetti coinvolti nelle iniziative proposte;

12 Organizzazione di festival, concerti, convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni, approfondimenti, ricerche e altre iniziative di rilevanza regionale e nazionale anche in collaborazione con altri soggetti e/o Istituzioni Pubbliche e Private e con particolare attenzione alle nuove generazioni;

13 Organizzazione di iniziative formative, articolate secondo le differenti esigenze e modalità, destinate a cori, cantori, direttori, compositori, manager musicali e altre figure coinvolte nelle attività corali;

14 Pubblicazione di partiture, studi, ricerche e altre edizioni musicali di particolare interesse rivolte alla coralità pugliese e italiana;

15 Collaborazione con le istituzioni didattiche con l’intento di garantire l’educazione musicale e la pratica corale nelle scuole di qualsiasi ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione personale di ciascun individuo;

16 Sottoscrizione di convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la realizzazione delle attività da parte degli associati, ai vari livelli.

17 L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

18 L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo settore.  

Art. 3
Associati: tipologia, diritti e doveri

1 Il numero di associati è illimitato. Sono ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti i complessi e le associazioni corali, amatoriali e professionali, aventi sede nel territorio della Regione Puglia che accettano lo Statuto e ne condividono gli scopi e le finalità.

2 I Soci Ordinari esercitano il diritto di voto in Assemblea Generale attraverso il proprio rappresentante legale ovvero attraverso persona munita di delega conforme. Ciascun Socio Ordinario, attraverso le modalità e le tempistiche indicate nell’apposito Regolamento Elettorale e di funzionamento, provvede a comunicare il proprio rappresentante anche ai fini della possibile eleggibilità alle cariche sociali.

3 I Soci Ordinari, oltre ad esercitare il diritto di voto, possono fare richiesta di accesso a documenti, delibere e bilanci dell’Associazione e possono essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate.

4 Per quanto concerne i rapporti con i Soci si intende domicilio dei medesimi quello risultante dal libro degli associati.

5 Il comportamento dell’Associato verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

6 La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4
Associati: criteri di ammissione, recesso ed esclusione
1 L’ammissione ad Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato e diventa operante una volta eseguito il versamento dell’importo previsto dalla quota sottoscritta.

2 Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, identificandone la tipologia, dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

3 L’Associato può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente almeno due mesi prima dello scadere dell’esercizio in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale il diritto di recesso è stato esercitato.

4 L’Associato può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, persistenti violazioni degli obblighi statutari, altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.

5 L’esclusione dell’Associato è deliberata dall’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo comunicazione scritta assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto all’associato consentendogli la facoltà di replica entro trenta giorni. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso alla giustizia ordinaria, previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D. Lgs. n. 28/2010.

6 Gli associati che per qualsiasi causa abbiamo cessato di appartenere all’Associazione non hanno il diritto di ripetere le quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 5
Organi dell'Associazione
1 Sono organi dell’Associazione• l’Assemblea Generale,
• il Presidente,
• il Consiglio Direttivo,
• la Commissione Artistica,
• l’Organo di Controllo;
• l’Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;

2 Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi. Le suddette cariche hanno durata quadriennale e possono essere rinnovate. Gli organi dell’Associazione, nelle more del rinnovo quadriennale, rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti sino a rinnovo avvenuto.

Art. 6
Volontari
1I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 7
Assemblea Generale

1 L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati Ordinari, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione Artistica, dall’Organo di Controllo e dall’Organo di Revisione se in carica.

2 Gli Associati Ordinari sono presenti attraverso i propri rappresentanti legali ovvero loro delegati. Ogni componente l’Assemblea ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta che potrà essere rilasciata solo ad altro Associato Ordinario. Ogni Associato Ordinario non può ricevere più di tre deleghe. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, dell’Organo di Revisione e della Commissione Artistica non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati né delegare le loro funzioni, la loro rappresentanza e il loro voto.

3 Per l’elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei votanti, mentre per quelle riguardanti le modifiche allo Statuto si fa riferimento all’art. 14 del presente Statuto.

4 All’Assemblea possono partecipare con diritto di voto gli Associati Ordinari in regola con il versamento della quota associativa.

5 L'Assemblea viene convocata dal Presidente che la presiede, o da chi ne fa le veci, in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. Eventuali deroghe relative alla posticipazione della data devono essere motivate e approvate dall’Assemblea Generale. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

6 L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante affissione di avviso di convocazione sulla bacheca della sede legale o sul proprio sito web ufficiale o anche mediante invio di lettera semplice oppure ancora attraverso fax o posta elettronica trasmessa almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, ai recapiti (domicili) annotati nel libro associati.

7 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati Ordinari. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati Ordinari, l’intero Consiglio Direttivo, la Commissione Artistica, l’Organo di Controllo, l’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 15 e 16 del presente Statuto.9. L'Assemblea Ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:
• elegge il Presidente secondo le modalità espresse dal Regolamento Elettorale;
• elegge cinque componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità espresse dal Regolamento Elettorale;
• elegge tre componenti effettivi e due componenti supplenti dell’Organo di Controllo secondo le modalità espresse dal Regolamento Elettorale;
• elegge l’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
• approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale di cui al successivo art. 14, il rendiconto economico-finanziario e la relazione morale predisposta dal Consiglio Direttivo;
• approva annualmente l’importo della quota associativa annuale/tesseramento e di adesione;
• delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
• delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza da statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• delibera sull’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;

10 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull’eventuale trasformazione e sullo scioglimento anticipato.

11 Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione Artistica, del Collegio dei Revisori dei Conti non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati, né delegare le loro funzioni all’interno dell’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.

12 Per l’elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

13 L’Assemblea può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.

Art.8
Il Presidente

1 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale tra gli associati. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2 Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne firma gli atti;

3 Convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo; adotta tutti i provvedimenti di carattere d’urgenza ritenuti necessari e salva la titolarità di alcune deleghe specifiche, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza successiva. Egli rappresenta, a tutti gli effetti, l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

4 Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da Privati contributi di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. In assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente o, in sua assenza al consigliere più anziano.

5 Il Presidente non può assumere funzioni di rappresentante delegato né delegare le sue funzioni.

6 Il Presidente nomina il Segretario tra persone di sua fiducia. Quest’ultimo dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Segretario può non necessariamente essere tra i membri dell’Associazione o del Consiglio Direttivo e cura le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, riferiti all’anno solare, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, previa ratifica del Consiglio Direttivo. Partecipa all’Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo. Il Segretario ha diritto di voto all’interno del Consiglio Direttivo se ne è parte integrante in qualità di Consigliere eletto. Il Segretario ha diritto di voto nell’Assemblea solo in qualità di Consigliere eletto oppure quale rappresentante/delegato di un socio ordinario.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto:
a) dal Presidente dell’Associazione;
b) da cinque Consiglieri;
c) dal Segretario;

2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

3.Il Consiglio Direttivo:
a) delibera su tutti gli affari generali dell’Associazione, regolamentandone l’attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari.
b) surroga i consiglieri dimissionari;
c) elegge al suo interno il vice-presidente;
d) predispone il rendiconto finanziario e propone l’ammontare delle quote associative;
e) delibera sull’erogazione di fondi disponibili, entro limiti del bilancio delle quote associative;
f) elegge da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti la Commissione Artistica;
g) coordina i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni ed altre manifestazioni;
h) conferisce procure sia generali sia speciali: i titolari di simili procure possono, su invito del Presidente, partecipare al Consiglio Direttivo.
i) rende esecutive le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
j) delibera sulle eventuali esclusioni dei Cori dall’Associazione.
l) ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

3 Gli eletti nel Consiglio Direttivo non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati, né delegare le loro funzioni.

4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qual volta si renda necessario ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dello stesso Consiglio. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

5 Il Consigliere dei Direttivo decade dal suo mandato in caso di dimissioni e nei casi previsti dal regolamento.

6 In caso di dimissioni del Consigliere il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con il primo dei non eletti; nel caso in cui non vi fosse a disposizione un nome il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un commissario fino alla successiva Assemblea dei Soci e conseguente votazione.

7 Il Consiglio Direttivo decade:
a) per voto di sfiducia dell’Assemblea dei Soci (maggioranza assoluta);
b) per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;In tali casi, entro sessanta giorni dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci per la nuova elezione dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 10
La Commissione Artistica

1 La Commissione Artistica può essere composta da un minimo di tre a un massimo di sette componenti. E’ eletta dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermata in parte o in toto.

2 Viene convocata quando si rende necessaria la sua opera di consulenza.

3 La carica di componente della Commissione Artistica è incompatibile con altre nell’ambito degli organi regionali dell’Associazione.

4 La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:
a) coadiuvare il Consiglio Direttivo in tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico degli associati;
b) prestare la propria consulenza, qualora richiesta, per verificare l’attuazione dei programmi nei corsi di orientamento musicale;
c) su esplicita richiesta da parte del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea dei Soci, elaborare nell’ambito di competenza i regolamenti di concorsi, rassegne, convegni, corsi didattici, seminari di studio, scuole di formazione ed altre manifestazioni musicali, proponendo nominativi di maestri componenti le commissioni giudicatrici, seminari di studio, scuole di formazione e specifici progetti artistici oltre a complessi partecipanti a concerti e ad altre manifestazioni dell’Associazione.

5 L’Associazione si riserva di attribuire cariche onorifiche ad esponenti di chiara fama del panorama musicale nazionale.

6 Gli eletti nella Commissione Artistica non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati, né delegare le loro funzioni.

Art. 11
L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione

1 L’Organo di Controllo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea.

2 L’Organo di Controllo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La carica è incompatibile con le altre nell’ambito degli organi dell’Associazione.

3 Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

5 L’Organo di Revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’Organo di Revisione deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti. 

Art. 12
Iscrizioni all’Associazione

1 Possono chiedere di associarsi all’ARCoPu i cori della Puglia nonchè Enti Pubblici e Privati.

2 L’adesione all’ Associazione comporta l’osservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

3 I soci si dividono in soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che ne abbiano sottoscritto l’atto costitutivo.
4 L’appartenenza all’Associazione, che comporta l’accettazione del presente Statuto, si ottiene inoltrando apposita domanda alla segreteria dell’Associazione. Tale domanda, sottoscritta dal Presidente del gruppo richiedente, dovrà essere corredata da:
a) idonea e adeguata documentazione relativa al gruppo corale richiedente corredata da eventuale copia dello Statuto o, in mancanza, da un regolamento interno in cui vengano dichiarati gli scopi dell’Associazione;
b) dalla ricevuta comprovante il pagamento della quota associativa.

5 Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni;
b) per esclusione.

Art. 13
Risorse Economiche e Patrimonio
1 Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
• quote associative versate dai Soci Ordinari nella misura decisa annualmente dall’Assemblea Generale in seduta ordinaria;
• contributi economici versati spontaneamente dagli Associati;
• contributi economici di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Regionali e Locali, degli Enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;

2 I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli Associati. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e incrementare il suo patrimonio.

3 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.

Art. 14
Bilancio consuntivo e preventivo

1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione. Al termine di ogni esercizio, su proposta del Presidente e dopo l’attività di controllo espletata dall’Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio consuntivo dell'anno appena concluso e la bozza di bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello in corso.

2 Entrambi i bilanci vengono approvati annualmente entro il 30 Aprile di ogni anno dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto. Eventuali deroghe relative alla posticipazione della data devono essere motivate e approvate dall’Assemblea dei Soci.

3 Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni Associato.

Art. 15
Modifiche statutarie

1. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti l’Assemblea dei Soci convocati in Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno i tre quarti dei componenti l’Assemblea dei Soci convocati in Assemblea Straordinaria e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2 L’Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/17 e succ. mod.  

Art. 17
Controversie, clausola di mediazione, foro competente
1 Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli Associati, anche quelle in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sono devolute alla giustizia ordinaria, previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D. Lgs. N. 28/2010 da tenersi in organismi con sedi nel territorio della Regione Puglia.

2 Foro competente per la giustizia ordinaria viene eletto quello di Bari.

Art. 18
Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto D. Lgs. 117/17 e succ. mod.


Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci ARCoPu convocata con lettera prot. 41/2022 del 10/11/2022 e riunita a Fasano (BR) il 4 dicembre 2022 come da verbale d’assemblea n. 2/2022.  Lo Statuto e' stato poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto - Ufficio Territoriale di Taranto il 05/12/2022 al n. 2693 Serie 3.

Regolamento elettorale

Articolo 1 – Componenti elettive
1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo
1. Per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere eleggibili tutti i Presidenti o Delegati di Associazioni Corali regolarmente iscritte all’ARCoPu, il Presidente ARCoPu uscente, i membri del Consiglio Direttivo ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. E’ possibile candidarsi contestualmente sia come Presidente che come membro del Consiglio Direttivo oltre che come membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti sono elettori il Presidente ARCoPu, i singoli membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, tutti i Presidenti o Delegati di Associazioni Corali regolarmente iscritti all’ARCoPu. 
4. Il coro che non potesse mandare nessun responsabile del proprio gruppo corale può delegare per iscritto, presentando regolare delega firmata e datata, quello di altro coro regolarmente iscritto all’ARCoPu, che sia già presente in Assemblea per la propria compagine corale. Il Presidente/Delegato di ogni singolo coro potrà dunque esprimere sino ad un massimo di voti definito dallo Statuto.
5. Il Presidente ARCoPu, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono delegare il loro voto ma possono solo esprimerlo personalmente.
Articolo 3 – Numeri dei rappresentati da eleggere
1. Il Presidente dell’ARCoPu è eletto quale rappresentate dell’Associazione nei modi definiti dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto nel numero e nei modi definite dallo Statuto.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto nel numero e nei modi definito dallo Statuto
Articolo 4 – Candidature
1. Le candidature nelle diverse liste devono essere presentate alla segreteria ARCoPu entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno precedente le elezioni per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate direttamente a mano alla segreteria ARCoPu ritirando, per tale consegna, ricevuta controfirmata e datata.
Articolo 5 – Modalità di voto
1. Vengono predisposte la lista per il Presidente, la lista per i membri del Consiglio Direttivo, la lista per il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L’elezione dei rappresentanti in tutti gli organi ha luogo a scrutinio segreto ed, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano. 
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per il Presidente, cinque voti di preferenza per il Consiglio Direttivo e tre voti di preferenza per il Collegio dei Revisori dei Conti 
4. Il voto di preferenza si esprime barrando con una X lo spazio appositamente lasciato affianco al nome e cognome del candidato o dei candidati riportati sulla scheda elettorale preposta e vidimata dalla segreteria dell’ARCoPu. 
Articolo 6 – Casi di nullità
1. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
a) Se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
2. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) Non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere;
b) Non sono quelle fornite dall’amministrazione e vidimate dal seggio;
c) Quelle schede che contengano cognomi contraddistinti dalla X e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere.
d) Quelle schede che contengano preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito dal precedente articolo 3 (se si riportano, ad esempio, sette preferenze per il Consiglio Direttivo l’intera scheda sarà ritenuta nulla)
Articolo 7 – Quorum per la validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori che vi prenda parte in seno all’Assemblea.
Articolo 8 – Seggi elettorali
1. L’Assemblea nomina due scrutatori scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali di un comune italiano.
2. La qualifica di componente del seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
Articolo 9 – Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
a) La consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell’elettore, di un documento di riconoscimento avente valore legale ai fini dell’accertamento dell’identità personale dell’elettore;
b) L’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nel registro dei votanti;
c) La consegna all’elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali;
d) L’apposizione della firma dell’elettore sul registro dei votanti comprovante l’avvenuta consegna delle schede elettorali;
e) Il ritiro dell’elettore nella postazione atta ad esprimere il voto utilizzando la penna che gli viene consegnata dai componenti del seggio;
f) La successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell’elettore;
g) La riconsegna delle medesime ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne;
h) L’annotazione sul registro dei votanti, da parte di un componente del seggio, dell’avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d’identità.
Articolo 10 – Scrutinio
1. Lo scrutinio delle schede è pubblico ed ha inizio immediatamente dopo la conclusione delle votazioni. 
Articolo 11 – Proclamazione degli eletti
1. Per la proclamazione degli eletti la commissione composta dai due scrutatori nominati dall’Assemblea procede come segue: determina la cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo. La commissione dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati più anziani.
Articolo 12 – Mandato
1. Gli eletti rimangono in carica per il tempo definito dallo Statuto.
Articolo 13 – Incompatibilità
1. Le cariche sono incompatibili tra loro. Colui che viene eletto in più consessi dovrà esercitare l’opzione per l’uno o l’altro organo.
Articolo 14 – Sostituzioni
1. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella medesima lista, segue in graduatoria immediatamente l’ultimo eletto; Il nuovo eletto durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati disponibili il Presidente indice nuove elezioni suppletive, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. 
 Articolo 15 – Norma di rinvio
1.Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali in quanto applicabili.


Il presente Regolamento Elettorale è stato steso e approvato dal Consiglio Direttivo tenuto a Mesagne (Br) presso Tenuta Moreno il 27 e 28 gennaio 2007 come da Verbale n. 1/2007 del 28 gennaio 2007. E' stato poi approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ARCoPu convocata con lettera prot. 45/07/5 del 14/02/2007 e riunita a Taranto presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare Italiana il 25 marzo 2007 come da verbale d’Assemblea n. 1/2007. 

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